Destinatari: L'art. 2 C. 1 lettera d) del D.lgs 81/08, definisce «dirigente» la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; L’accordo sancisce che la formazione dei dirigenti dovrà essere erogata prima della loro designazione, ovvero anteriormente o contestualmente all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione in caso di impossibilità alla frequentazione dei corsi. ESCLUSIONI: Fermo restando l’obbligo di aggiornamento quinquennale del corso , non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006
Obiettivi: Fornire un quadro complessivo delle conoscenze e competenze del ruolo del Dirigente alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni 221 e s.m.i in materia di Sicurezza sul lavoro.
Programma: Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi
n) Criteri e strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi;
o) Il rischio da stress lavoro-correlato
p) Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale
q) Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto
r) Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
s) La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
t) I dispositivi di protezione individuale
u) La sorveglianza sanitaria